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Decreto Ministeriale (Ministero delle Attività Produttive) 14 marzo 2003

Attivazione del mercato elettrico, limitatamente alla contrattazione dei certificati verdi


Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19-3-2003

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visti:

gli articoli 1, comma 3, 5 e 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, di seguito decreto

ministeriale 11 novembre 1999, e,

in particolare, l'art. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, recante: "Approvazione della disciplina del mercato elettrico ai

sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999";

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 il Gestore del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo

n. 79/1999, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizza una sede per la contrattazione dei certificati verdi e, pertanto, la

disciplina del mercato elettrico contiene disposizioni relative alla organizzazione di tale sede;

Considerato che la disciplina del mercato elettrico prevede,all'art. 3, commi 3.1 e 3.2, che le norme attuative e procedimentali della medesima disciplina

siano definite anche nelle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico e che il Gestore del mercato elettrico, predisponga uno schema di istruzioni

alla disciplina del mercato elettrico e lo trasmetta al Ministro delle attivita' produttive per l'approvazione, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica

e il gas;

Visti:

la proposta di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico trasmessa per l'approvazione al Ministro delle attivita' produttive con lettera del 18

gennaio 2002, prot. n. GME/P2002000023;

la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica 23 aprile 2002, n. 72/02, recante: "Parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Ministro

delle attivita' produttive su uno

schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico", trasmessa al Ministro delle attivita' produttive con lettera del 20 maggio 2002, prot. n.

PR/M02/1905;

Considerato che il Ministro delle attivita' produttive con lettera del 2 luglio 2002, prot. n. 211826, ha inviato al Gestore del mercato elettrico alcune

osservazioni in merito allo schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico formulate sulla base del parere espresso dall'Autorita' per

l'energia elettrica e il gas con la sopra citata delibera n. 72/02;

Vista la successiva proposta di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico trasmessa, per l'approvazione, al Ministro delle attivita' produttive dal

Gestore del mercato elettrico con lettera del 18 luglio 2002, prot. n. GME/P2002000260;

Considerato che detta proposta recepisce il sopra citato parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas secondo le osservazioni inviate dal

Ministro delle attivita' produttive con la gia' richiamata lettera del 2 luglio 2002;

Ritenuto che, in ordine al citato parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, malgrado l'organizzazione e la gestione del mercato dei

certificati verdi non siano da qualificare alla stregua di servizio di pubblica utilita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' opportuno

prevedere che la soluzione in via definitiva delle controversie tra operatori ammessi al mercato dei certificati verdi, ovvero tra detti operatori e il

Gestore del

mercato elettrico, sia assoggettata, su richiesta di uno dei soggetti interessati, a norme emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 il Gestore della rete di trasmissione nazionale emette a proprio favore e

colloca sulla sede per la contrattazione dei certificati verdi organizzata dal Gestore del mercato elettrico i certi ficati verdi relativi agli impianti di

cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1 aprile 1999;

Considerato che i soggetti tenuti all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 devono trasmettere al Gestore della rete di

trasmissione nazionale, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 novem-bre 1999, entro il 31 marzo di ogni anno e a partire dal 2003, i certificati

verdi relativi all'anno precedente per l'annullamento;

Tenuto conto che l'offerta di certificati verdi di produttori privati non risulta sufficiente a coprire interamente la domanda dei soggetti tenuti

all'obbligo;

Ritenuto che il Gestore della rete di trasmis sione nazionale possa soddisfare la domanda residua offrendo i certificati emessi a proprio favore solo nella

sede di contrattazione organizzata dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1999;

Ritenuto quindi che sia necessario rendere operativa la sede di contrattazione dei certificati verdi organizzata dal Gestore del mercato elettrico

nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico con riferimento al mercato dei certificati verdi

1. Sono approvate le istruzioni alla disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati

verdi di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 riportate nel testo allegato al presente decreto (allegato A).

Art. 2.

Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79, assume la responsabilita' delle proprie funzioni relativamente all'organizzazione e gestione della sede di contrattazione dei

certificati verdi di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

Il Ministro: Marzano

Allegato A

ISTRUZIONI ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO (Ai sensi dell'art. 3 della Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001).

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto ed allegati

1.1. Le presenti istruzioni contengono le norme attuative e procedimentali della disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, di seguito denominata la "Disciplina".

1.2. I documenti allegati alle presenti istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale delle medesime.

Art. 2.

Definizioni

2.1. Ai fini delle presenti istruzioni e dei documenti ad esse allegati, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 2.2, si applicano le definizioni

di cui all'art. 1 della Disciplina.

2.2. Nelle presenti istruzioni si intende per:

a) - d) (omissis);

e) "codice di identificazione dell'operatore": la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della

partecipazione al mercato;

f) - h3) (omissis);

i) "esclusione dal mercato": la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore;

j) "giorno lavorativo": i giorni dal lunedi' al venerdi', ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' di

quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;

k) - aa) (omissis);

bb) "prezzo di riferimento": il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantita', di tutte le transazioni eseguite durante una

sessione del mercato dei certificati verdi;

cc) - jj) (omissis);

kk) "sessione di un mercato": l'insieme delle attivita' direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonche' alla determinazione del

corrispondente esito del mercato;

ll) "sospensione dal mercato": la temporanea inibizione di un operatore dalla facolta' di presentare offerte sul mercato;

mm) - nn) (omissis).

Art. 3.

Unita' di misura e arrotondamenti

3.1. Ai fini del mercato:

a) - b) (omissis);

c) l'unita' di misura monetaria e' l'Euro, con specificazione di due decimali;

d) - e) (omissis);

f) l'unita' di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica da fonte rinnovabile rappresentata dai certificati verdi e' l'euro/MWh, con specificazione

di due decimali.

3.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare:

a) nei casi di cui al precedente comma 3.1, lettere (omissis), c), (omissis) ed f), le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale

ammesso piu' vicino e, nel caso si pongano a meta', sono arrotondate per eccesso;

b) (omissis).

Art. 4.

Accesso al sistema informatico del GME

4.1. L'accesso al sistema informatico del GME puo' avvenire, (omissis):

a) attraverso la rete Internet;

b) attraverso collegamenti dedicati, secondo modalita' definite nelle disposizioni tecniche di funzionamento.

Art. 5.

Comunicazioni e pubblicazione di dati e di informazioni

5.1. Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalle presenti istruzioni sono effettuate

per via telematica. In particolare:

a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il

cui accesso e' riservato all'operatore;

b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del

GME.

5.2. Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra

comunicazione si considera ricevuta:

a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta entro le ore 16;

b) alle ore 8 del giorno successivo a quello di ricezione, se pervenuta oltre le ore 16.

5.3. Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione, fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione

avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Titolo II

(Omissis) ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI AL MERCATO

Art. 6.

(Omissis).

Art. 7.

(Omissis).

Art. 8.

Elenco degli operatori ammessi al mercato

8.1. Il GME tiene l'elenco degli operatori ammessi al mercato, di cui all'art. 4, comma 4.4, della Disciplina.

8.2. Nell'elenco degli operatori ammessi al mercato sono inseriti, all'atto dell'ammissione, i soggetti ammessi al mercato ai sensi del successivo art. 14.

Tale elenco e' formato e tenuto nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

8.3. Per ciascun operatore, l'elenco degli operatori ammessi al mercato contiene almeno i seguenti dati e informazioni:

a) codice di identificazione dell'operatore;

b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale;

codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e

relativo recapito;

c) mercati sui quali l'operatore e' ammesso ad operare (mercato elettrico e/o mercato dei certificati verdi);

d) stato dell'operatore (attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente);

e) - h) (omissis);

i) coordinate bancarie dell'operatore;

j) (omissis);

k) codice del conto su cui il GRTN registra il numero dei certificati verdi in possesso dell'operatore.

8.4. Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di

residenza ovvero sede legale; mercati sui quali l'operatore e' ammesso ad operare.

8.5. Ciascun operatore puo' accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato.

Art. 9.

Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'elenco degli operatori ammessi al mercato

9.1. Ai fini della presentazione di offerte sul mercato, ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'elenco degli operatori ammessi al mercato dei

dati e delle informazioni di cui al precedente art. 8, comma 8.3, lettere (omissis), i) e k).

9.2. - 9.7. (Omissis).

9.8. Entro un giorno lavorativo dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 9.1, l'elenco degli operatori ammessi al mercato viene

aggiornato dal GME. (omissis).

Titolo III

AMMISSIONE AL MERCATO

Art. 10.

Requisiti di capacita'

10.1. Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalita' e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di

sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalita' e competenza.

Art. 11.

Requisiti di onorabilita'

11.1. Non possono partecipare al mercato:

a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per il delitto di aggiotaggio di

cui all'art. 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilita' della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti

agli articoli 617-quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter del codice penale;

b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo art. 18.

11.2. Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.1 sono

riferite al titolare, al legale rappresentante o al soggetto munito dei necessari poteri, agli amministratori e al direttore generale, ovvero ai soggetti

che ricoprono cariche equivalenti a quelle di amministratore e di direttore generale.

11.3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai

precedenti commi 11.1 e 11.2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Art. 12.

Domanda di ammissione al mercato

12.1. Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alle

presenti istruzioni (allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo art. 13. Tale domanda e' presentata presso il GME, ovvero a questo

inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

12.2. La domanda di cui al precedente comma 12.1 e' sottoscritta dal soggetto interessato, ovvero dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei

necessari poteri.

Art. 13.

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

13.1. La domanda di ammissione al mercato e' corredata di:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere stato destinatario in Italia, di

provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al precedente art. 11, comma 11.1, lettera a), ovvero di non essere stato

destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti;

b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", secondo il modello allegato alle presenti istruzioni (allegato 2).

13.2. Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui al precedente comma 13.1, lettera a), deve essere

allegato un certificato, rilasciato dall'autorita' competente dello Stato estero, attestante che il soggetto non e' stato destinatario di provvedimenti

corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al precedente art. 11, comma

11.1, lettera a). Tale certificato, se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al

testo originale dall'autorita'consolare italiana dello Stato in cui e' stato redatto il certificato medesimo. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato

estero non preveda il rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso, resa nel

rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la

professione legale nel medesimo Stato estero, che confermi la circostanza che in tale Stato non e' previsto il rilascio del certificato per il quale e'

resa la dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione del soggetto interessato ed il parere legale, se redatti in lingua straniera, devono essere

accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorita' consolare italiana dello Stato in cui e' stato

redatto il certificato medesimo.

13.3. Nei casi in cui la documentazione indicata ai precedenti commi 13.1, lettera a), e 13.2 sia gia' in possesso del GME, il soggetto interessato e'

esentato dal produrla. La domanda deve

indicare tale circostanza e la data di invio al GME della documentazione medesima.

Art. 14.

Procedura di ammissione

14.1. Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di capacita' ed onorabilita' di cui,

rispettivamente, ai precedenti art. 10 e art. 11, nonche' la regolarita' della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato

l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione.

Tale comunicazione e' effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.

14.2. Al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacita' di cui al precedente art. 10, il GME puo' richiedere al soggetto interessato di

fornire idonea documentazione.

14.3. Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore (omissis).

14.4. Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o

completare la documentazione medesima,

nonche' il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a

decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

Art. 15.

Ammissione al mercato del GRTN (Omissis)

15.1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 14, la qualifica di operatore e' attribuita di diritto al GRTN (omissis).

Art. 16.

(Omissis).

Art. 17.

Obblighi di comunicazione

17.1. Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa

fatti, stati e qualita' che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati

e le informazioni di cui al precedente art. 8, comma 8.3, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato.

17.2. A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 17.1, il GME aggiorna l'elenco degli operatori ammessi al mercato.

Art. 18.

Esclusione su richiesta dal mercato

18.1. Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento,

apposita richiesta scritta, sottoscritta dall'operatore o, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei

necessari poteri, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

18.2. L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:

a) il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 18.1;

b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 18.1.

18.3. L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.

18.4. Qualora, nel corso del periodo di durata della sospensione disposta ai sensi dei successivi art. 95 e art. 96, l'operatore presenti richiesta di

esclusione dal mercato, la riammissione alle negoziazioni potra' avere effetto soltanto una volta decorso il periodo di durata della sospensione.

Titolo IV

(Omissis).

Titolo V

(Omissis).

Titolo VI

(Omissis).

Titolo VII

(Omissis).

Titolo VIII

(Omissis).

Titolo IX

MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 83.

Principi generali di comportamento degli operatori sul mercato dei certificati verdi

83.1. Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato dei certificati verdi agli ordinari principi di correttezza e di buona

fede.

Art. 84.

Certificati verdi ammessi alle contrattazioni

84.1. E' ammessa la contrattazione di certificati verdi di valore pari a 100 MWh ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'art. 7 del decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999.

Art. 85.

Informazioni relative al mercato dei certificati verdi

85.1. Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di contrattazione, per ogni tipologia di certificati verdi di cui all'art. 61, comma 61.2, della

disciplina comunica agli operatori i seguenti dati e informazioni:

a) prezzo e quantita' delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate;

b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;

c) prezzo minimo e massimo della sessione;

d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;

e) volume scambiato nella sessione.

85.2. Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione, pubblica i seguenti dati e informazioni:

a) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione;

b) prezzo di riferimento della sessione;

c) volume scambiato nella sessione.

Art. 86.

Corrispettivo

86.1. Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato dei certificati verdi,

previsto dall'art. 7, comma 7.2, della disciplina. Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.

86.2. L'operatore acquirente e' tenuto al pagamento del corrispettivo, di cui al precedente comma 86.1 anche per le transazioni annullate dal GME ai sensi

del successivo art. 93, comma 93.6.

Art. 87.

Modalita' delle contrattazioni

87.1. Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a marzo di ciascun

anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti.

87.2. I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi sono definiti nelle disposizioni tecniche di funzionamento.

Capo II

Presentazione delle proposte di negoziazione

Art. 88.

Proposte di contrattazione

88.1. Gli operatori, per ogni proposta immessa, indicano l'anno di validita' dei certificati e la quantita' di certificati oggetto della proposta, nonche'

il prezzo riferito ad un MWh. La quantita' minima negoziabile e' pari ad un certificato verde.

88.2. Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.

88.3. Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano gia' presenti proposte

rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

88.4. Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul mercato dei certificati verdi qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per

l'intera quantita', secondo quanto previsto all'art. 65 della disciplina. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la

parte ineseguita. Le proposte modificate perdono la priorita' temporale acquisita.

88.5. Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati verdi proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel conto proprieta' del

registro tenuto dal GRTN, nonche' agli eventuali certificati gia' acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione, ad un prezzo non superiore

a quello convenzionale dichiarato dall'operatore stesso ai sensi del successivo art. 91, comma 91.2.

88.6. Le modalita' di accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi e di immissione delle proposte sono definite nelle disposizioni

tecniche di funzionamento.

Art. 89.

Verifica delle proposte

89.1. Una proposta di acquisto e' respinta nel caso in cui il numero di certificati indicato nella proposta stessa sia superiore al numero massimo di

certificati acquistabili dall'operatore ai sensi del successivo art. 91, comma 91.2, diminuito del numero di certificati gia' acquistati dall'operatore

nella stessa sessione o per i quali l'operatore abbia gia' immesso proposte di acquisto non ancora abbinate.

Art. 90.

Registrazione delle transazioni eseguite

90.1. Il GME registra in un archivio elettronico le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato dei certificati verdi relative a:

a) codice di identificazione della transazione;

b) prezzo;

c) quantita';

d) tipologia del certificato;

e) giorno e orario di esecuzione;

f) identita' degli operatori acquirenti e venditori.

Capo III

Pagamenti del mercato dei certificati verdi

Art. 91.

Deposito in conto prezzo

91.1. Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12 del giorno lavorativo

precedente all'apertura della sessione di contrattazione, versa su un conto intestato al GME una somma a titolo di deposito in conto prezzo, con valuta lo

stesso giorno.

91.2. Il numero massimo di certificati acquistabili da parte di un operatore nel corso di una sessione e' pari al numero di certificati corrispondenti al

deposito in conto prezzo di cui al precedente comma 91.1, determinato utilizzando un prezzo convenzionale dichiarato dall'operatore al GME entro le ore 12

del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione e comunque non inferiore ad un prezzo convenzionale minimo pubblicato dal

GME almeno cinque giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione stessa.

Art. 92.

Flussi informativi

92.1. Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, invia, per via telematica o mediante telefacsimile, a ciascun operatore la

conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati:

a) quantita';

b) prezzo;

c) giorno e ora;

d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;

e) importo da pagare o ricevere.

92.2. Nel caso di cui al successivo art. 93, commi 93.2 e 93.3, lettera a), il GME comunica al GRTN il trasferimento della proprieta' del certificato entro

le ventiquattro ore successive al termine della sessione nella quale si e' verificato tale trasferimento. Nel caso di cui al successivo art. 93, comma

93.3, lettera b), il GME comunica al GRTN il trasferimento della proprieta' del certificato, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento.

Art. 93.

Regolazione dei pagamenti

93.1. Entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, per ciascun operatore, il GME confronta l'importo da pagare relativo a tutte le

transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente con il deposito in conto prezzo.

93.2. Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia inferiore o uguale al

deposito in conto prezzo, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun operatore venditore, del prezzo di

acquisto e restituisce l'eventuale differenza all'operatore acquirente.

93.3. Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia superiore al deposito in

conto prezzo, il GME:

a) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia inferiore o uguale al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, procede al pagamento,

per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, del prezzo di acquisto;

b) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia superiore al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, comunica all'operatore acquirente

la quota dell'importo della transazione dovuto a ciascun operatore venditore non coperta dal deposito in conto prezzo, nonche' le coordinate bancarie

dell'operatore venditore stesso. Tale comunicazione e' inviata per conoscenza all'operatore venditore interessato.

93.4. Nei casi di cui al precedente comma 93.3, lettera b), l'operatore acquirente, versa, con valuta due giorni lavorativi successivi all'invio della

comunicazione ivi prevista, la quota dell'importo indicata nella comunicazione stessa, sul conto corrente dell'operatore venditore, ed invia al GME, entro

lo stesso termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

93.5. Entro il terzo giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 93.3, lettera b), l'operatore venditore segnala

al GME l'eventuale mancato ricevimento del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale segnalazione, o altrimenti accertato

l'avvenuto pagamento da parte dell'operatore acquirente, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore

venditore, della quota dell'importo della transazione dovuto all'operatore venditore stesso, coperta dal deposito in conto prezzo.

93.6. Nel caso in cui l'operatore acquirente non effettui il pagamento o non invii al GME copia dell'attestazione di avvenuto pagamento secondo le

modalita' e nei termini indicati al precedente

comma 93.4, il GME annulla la transazione. In tal caso, il GME provvede a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in conto prezzo

dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a titolo di penale, pari, per ogni certificato oggetto della transazione, al minor valore tra il

prezzo convenzionale minimo di cui al precedente art. 91, comma 91.2, ed il doppio della differenza tra il prezzo della transazione annullata ed il prezzo

minimo delle transazioni concluse, anche se successivamente annullate ai sensi del presente comma, nella medesima sessione del mercato dei certificati

verdi. Il GME restituisce all'operatore inadempiente l'eventuale ammontare residuo del deposito in conto prezzo.

Titolo X

SANZIONI E CONTESTAZIONI

Capo I

Violazioni e sanzioni

Art. 94.

Cause di violazione della disciplina

94.1. Sono considerate violazioni della disciplina, ai sensi dell'art. 69 della disciplina medesima, nonche' delle disposizioni di essa attuative, i

seguenti comportamenti:

a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte predisposti dal GME;

b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui ai successivi capi (omissis) III del presente titolo;

c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di

accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da

operatori terzi al GME, salvo che cio' avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorita' competenti;

d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;

e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte predisposti dal GME;

f) ogni altro comportamento contrario ai principi generali di cui ai precedenti (omissis) art. 83.

Art. 95.

Gradualita' delle sanzioni

95.1. Nei casi di violazione della disciplina e delle disposizioni di essa attuative, il GME puo' irrogare le sanzioni di cui all'art. 69 della disciplina,

secondo la procedura ivi prevista e con la gradualita' indicata nei successivi commi.

95.2. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma privata;

b) richiamo scritto in forma pubblica;

c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e'

disposta per un periodo di un mese.

95.3. Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 95.2 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME puo'

irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma pubblica;

b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta

per un periodo di un anno.

95.4. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e'

disposta per un periodo di diciotto mesi;

b) esclusione dal mercato.

95.5. Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 95.4 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME puo'

irrogare le seguenti sanzioni:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e'

disposta per un periodo di tre anni;

b) esclusione dal mercato.

Art. 96.

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione

96.1. Oltre che nei casi previsti al precedente art. 95, il GME sospende l'operatore dal mercato nel caso in cui questo non adempia all'obbligo di

comunicazione di cui al precedente art. 17, con

riferimento alle variazioni circa fatti, stati e qualita' comprovati dalla documentazione di cui al precedente art. 13. La sospensione e' disposta fino

alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione.

Capo II

(Omissis).

Capo III

Contestazioni relative al mercato dei certificati verdi

Art. 104.

Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

104.1. Le contestazioni relative al mercato dei certificati verdi sono inoltrate, a pena di inammissibilita', entro sessanta minuti dal termine della

sessione, per via telematica, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

104.2. Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi: a) codice di identificazione della proposta e/o

della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;

b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Art. 105.

Verifica delle contestazioni

105.1. Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la

contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante

all'operatore dall'esito del mercato dei certificati verdi oggetto della contestazione. Tale indennizzo non puo' comunque essere superiore, per ciascun

certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:

a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo

indicato nella proposta;

b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni

eseguite nella sessione;

c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.

Capo IV

Ricorso al collegio dei probiviri

Art. 106.

Contestazioni relative (omissis) al mercato dei certificati verdi

106.1. L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti (omissis) art. 105 puo' proporre ricorso al

collegio dei probiviri, ai sensi dell'art. 72, comma 72.6, della disciplina.

106.2. Il ricorso al collegio dei probiviri, di cui al precedente comma 106.1, a pena di inammissibilita', e' presentato mediante deposito presso il GME,

ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario dalla comunicazione, da parte del GME,

dell'esito della verifica della contestazione. Il ricorso, sottoscritto dall'operatore o dal suo legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei

necessari poteri, deve contenere, a pena di inammissibilita', almeno l'indicazione di:

a) mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione;

b) decisione del GME oggetto della contestazione;

c) motivi del ricorso.

Art. 107.

(Omissis).

Capo V

Controversie tra GME ed operatori e tra operatori

Art. 108.

Risoluzione delle controversie

108.1. Le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori possono essere risolte, in via definitiva, mediante il ricorso alle procedure di

arbitrato previste dall'art. 73 della disciplina.

108.2. Su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a

procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorita'.

Titolo XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

(Omissis).

Capo II

Disposizioni finali

Art. 111.

(Omissis).

Art. 112.

Funzionamento del sistema informatico

112.1. In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME puo' sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente (omissis) una sessione di

mercato.

112.2. Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico ed un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed in generale il

regolare funzionamento del mercato, il GME puo' imporre limiti alla immissione, alla cancellazione e alla modifica di offerte o di proposte di

negoziazione, nonche' limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

Art. 113.

(Omissis).

Allegati

Allegato 1. Modello di domanda di ammissione.

Allegato 2. Modello di Contratto di adesione al mercato.

Allegato 3. (Omissis).

Allegato 4. (Omissis).

Allegato 1

ALL'ALLEGATO A ALLE ISTRUZIONI ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

Modello di domanda di ammissione al mercato

Il sottoscritto (cognome e nome)...., nato a ......................., il........., residente in ...., via/piazza .... n. .............., C.F.

............................................ e P.I....., numero telefonico ..................., numero di telefacsimile ...., indirizzo e-mail ....;

Ovvero:

La societa' ..../altro .... (denominazione o ragione sociale) ...., con sede legale a ...., via/piazza .... n. .................., C.F.

............................................ e P.I....., numero telefonico ..................., numero di telefacsimile ...., indirizzo e-mail ...., in

persona di ............................................... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri);

Considerato che:

l'organizzazione e le modalita' di gestione del mercato (omissis) sono definite nella disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e

dell'artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2001;

le istruzioni alla suddetta disciplina, recanti le norme attuative e procedimentali della medesima, sono state approvate con decreto del Ministro delle

attivita' produttive in data

..........................., pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. ......, del ..............;

le disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della disciplina sono pubblicate sul sito Internet del GME ed entrano in vigore

dalla data di pubblicazione;

(omissis);

ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per

l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla

presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla disciplina del mercato elettrico e dalle

istruzioni, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa

fornita ai sensi dell'art. 10 della predetta legge.

Tutto cio' considerato, il sottoscritto ..../ la societa/altro ...., in persona di .... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri);

Chiede:

Ai sensi dell'art. 4 della disciplina del mercato elettrico, l'ammissione al/ai seguente/i mercato/i:

(omissis);

mercato dei certificati verdi,

mediante la procedura di cui all'art. 14 delle istruzioni.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'art. 13 delle istruzioni, che costituisce parte integrante della presente domanda.

Il sottoscritto ..../ la societa/altro ...., dichiara:

1) - 2) (omissis);

3) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alla disciplina del mercato elettrico, alle istruzioni e alle disposizioni tecniche di funzionamento,

che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;

4) di essere dotato di adeguata professionalita' e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di

disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalita' e competenza;

5) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;

6) di prestare altresi' il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri

soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attivita' dello stesso;

7) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e' il/la sig./sig.ra....., il cui recapito e' il seguente: .....

Luogo, data ..................

Firma del richiedente, del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri

.........................................

Allegato 2

ALL'ALLEGATO A ALLE ISTRUZIONI ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

Contratto di adesione al mercato

Tra: il Gestore del mercato elettrico S.p.a., con sede legale in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, codice fiscale e partita IVA 06208031002, in

persona di

................................................, in qualita' di ........................ (nel seguito: il GME), e:

Cognome e nome ........................ la societa' .......................... altro (denominazione o ragione sociale)

........................................ residente in ......................... con sede legale in ................................, via/piazza

....................................... n. ...., codice fiscale, partita IVA ............................, in persona di ............................., in

qualita' di

................................. (di seguito: il contraente).

Il GME e il contraente, nel seguito definiti singolarmente la "parte" e congiuntamente le "parti";

Premesso che:

A) il GME e' la societa' per azioni, costituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, a cui e' affidata la gestione economica

del mercato elettrico;

B) il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (nel seguito: il GRTN) e' la societa' per azioni, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 4, del

decreto legislativo n. 79/1999, che

esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;

C) ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per

l'energia elettrica e il gas, ha approvato la disciplina del mercato elettrico (nel seguito: la disciplina) con decreto 9 maggio 2001, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 127 del 4 giugno 2001;

D) l'art. 5 della disciplina prevede che, ai fini dell'ammissione al mercato, i soggetti aventi titolo sottoscrivano un contratto di adesione (nel seguito:

il contratto), il cui modello e' definito nelle istruzioni alla disciplina medesima (nel seguito: le istruzioni);

E) ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, della disciplina, il Ministro delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha

approvato le istruzioni con decreto ...................., pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n....... ,

del.........;

F) le disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della disciplina sono pubblicate sul sito Internet del GME ed entrano in vigore

dalla data di pubblicazione;

G) - M) (omissis);

N) il contraente e' cliente grossista/cliente idoneo/produttore/ (omissis) formazione associativa di cui all'art. 2, comma 23, primo periodo, della legge

14 novembre 1995, n. 481;

Tutto cio' premesso:

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Oggetto del contratto e valore delle premesse

1.1. Con il presente contratto sono definiti:

a) i diritti e gli obblighi del contraente nei confronti del GME;

b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi (omissis) sul mercato dei certificati verdi (nel seguito: i servizi).

1.2. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Art. 2.

Obblighi del contraente

2.1. Il contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la disciplina (omissis) del mercato dei certificati verdi (nel

seguito [omissis]: il mercato), quale risultante dalla normativa vigente. Il contraente dichiara altresi' di ben conoscere il sistema informatico di

supporto del GME (nel seguito: il sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2. Il contraente si impegna a:

a) rispettare la disciplina, le istruzioni e le disposizioni tecniche di funzionamento ed a mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali

atti. Resta inteso che qualora il contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla disciplina, alle istruzioni e alle disposizioni

tecniche di funzionamento, il contraente stesso avra' facolta' di recedere dal presente contratto inviandone comunicazione secondo le modalita' previste e

all'indirizzo indicati al successivo art. 12, comma 12.7.

Trascorsi quindici giorni dalla pubblicita' legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il contraente abbia comunicato il proprio intendimento di

recedere dal presente contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni sul mercato in

pendenza del predetto termine si intendera' quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni

potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del contraente alle obbligazioni assunte sul mercato;

b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attivita' di negoziazione, che siano compatibili con il sistema, nonche' aggiornarli

conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al sistema stesso;

c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalita' e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b);

d) (omissis);

e) aderire, ove intenda partecipare anche o soltanto al mercato dei certificati verdi, al servizio di regolazione dei pagamenti di cui al titolo IX, capo

III, delle istruzioni;

f) rispettare, se tenuto, gli obblighi di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/1999, con le modalita' previste dal decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre

1999;

g) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinche' lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del mercato, possa

porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura

tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei servizi; in particolare, il contraente si

obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestivita' e nelle forme previste al successivo art. 12, comma 12.7, il verificarsi di eventi anche solo

potenzialmente pericolosi per l'integrita' e la sicurezza del sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata

relativa all'accesso al sistema o accesso abusivo ai locali del contraente nei quali tale documentazione viene custodita);

h) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine

di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal contraente, che siano necessari per

assicurare il regolare funzionamento del mercato. Resta inteso che il GME e' responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, per i danni

eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;

i) rispettare i diritti di proprieta' del GME sui dati trasmessi attraverso il sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonche' i diritti di

proprieta' del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la prestazione dei servizi;

j) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo art. 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei

soggetti appositamente incaricati,

esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attivita' di negoziazione sul mercato. Il contraente assume, pertanto, ogni responsabilita' per

l'accesso abusivo al mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrita' o alla sicurezza del

sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;

k) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera j) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi

in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;

l) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di

atti o comportamenti posti in essere dal contraente stesso, nonche' dai suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente

contratto, della disciplina, delle istruzioni, delle disposizioni tecniche di funzionamento, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare

ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorita' competenti.

Art. 3.

Prestazioni del GME

3.1. I servizi verranno prestati dal GME al contraente in conformita' al presente contratto, alla disciplina, alle istruzioni e alle disposizioni tecniche

di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.

3.2. Il GME prestera' al contraente la collaborazione necessaria affinche' il contraente acceda al sistema, in conformita', in particolare, a quanto

indicato nelle disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attivita' e la messa a disposizione degli strumenti

necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilita' e saranno integralmente a carico del contraente.

3.3. Il GME ha facolta' di modificare le modalita' tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei servizi, per effetto di modifiche o

integrazioni della disciplina, delle istruzioni o delle disposizioni tecniche di funzionamento.

3.4. Senza pregiudizio di quanto previsto dalla disciplina, dalle istruzioni e dalle disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei

servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il sistema, il GME si impegna a fare quanto

necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le

strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal contraente per accedere al sistema, il

contraente sara' tenuto ad eliminare con la massima tempestivita' le relative cause. Il GME e il contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive

competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al piu' presto la

funzionalita' del sistema (omissis).

3.5. Il GME e' responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel sistema o formatisi sul mercato.

Il GME e il contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicita', accuratezza e completezza dei dati e delle

informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al contraente nell'ambito della prestazione dei servizi.

3.6. Il GME e il contraente si danno atto che il GME non potra' essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione

(ad esempio, telefoniche), nonche' di accesso alla rete Internet.

3.7. Il contraente prende atto che il GME ha la facolta' di avvalersi, per la prestazione dei servizi, di soggetti terzi dal GME stesso designati, restando

inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il contraente e il GME.

Art. 4.

Modalita' di accesso al sistema

4.1. Ai fini dell'accesso al sistema, il contraente e' tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo

esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart card o altri strumenti di strong authentication.

4.2. L'accesso al sistema avviene in conformita' a quanto stabilito, in particolare, nelle istruzioni e nelle disposizioni tecniche di funzionamento.

Art. 5.

(Omissis).

Art. 6.

(Omissis).

Art. 7.

(Omissis).

Art. 8.

Corrispettivo

8.1. Il contraente paghera' per i servizi forniti in esecuzione del presente contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'art. 7 della

disciplina, secondo le modalita' definite agli articoli (omissis) 86 delle istruzioni.

8.2. Nel caso di disattivazione totale del sistema, tale da impedire al contraente di effettuare le negoziazioni sul mercato, i corrispettivi di cui al

precedente comma 8.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si e' verificata tale disattivazione.

Art. 9.

Limitazione dalle responsabilita', forza maggiore e caso fortuito

9.1. Salvo quanto previsto nella disciplina e nelle istruzioni, il GME, nella prestazione dei servizi, e' responsabile dei danni di natura contrattuale ed

extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e

siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che non sussistera' alcun obbligo risarcitorio o

di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i

danni derivanti dalla perdita di opportunita' di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

9.2. Il contraente dovra' comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei servizi entro e non oltre

cinque giorni lavorativi dal giorno in cui il contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi

dell'evento dannoso, fornendo una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa

documentazione di supporto dovra' essere comunicata al GME entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal giorno in cui il contraente ha avuto conoscienza,

o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

9.3. Non sussistera' alcuna responsabilita' del GME e del contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al

di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali),

interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema, quando tali

interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

9.4. E' facolta' del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attivita' del contraente risulti

potenzialmente lesiva dell'integrita' o della sicurezza del sistema, di sospendere l'accesso al sistema stesso, senza necessita' di previa comunicazione

delle circostanze che determinano la sospensione.

Art. 10.

D u r a t a

10.1. Il presente contratto ha validita' ed efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.

10.2. Il presente contratto cessera' di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) esclusione del contraente dal mercato;

b) disattivazione totale del sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;

c) recesso del contraente dal presente contratto.

10.3. Lo scioglimento del contratto ai sensi del presente articolo non sara' in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una parte

abbia titolo in base al presente contratto o a norme di legge di generale applicazione, ne' pregiudichera' alcun diritto o obbligo di una parte che sia

gia' sorto alla data di scioglimento.

Art. 11.

Risoluzione

11.1. L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'art. 4 della disciplina e dell'art. 14 delle

istruzioni, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (omissis).

Art. 12.

Clausole generali

12.1. L'invalidita' o la nullita' di una o piu' delle clausole del presente contratto non compromettera' la validita' delle rimanenti clausole, che

conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

12.2. Il presente contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi

espressamente previsti dal presente contratto.

12.3. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, comma 9.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai

sensi del presente contratto non puo' essere considerato come rinuncia a tali diritti.

12.4. (Omissis).

12.5. Il presente contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione

dello stesso dovra' aver luogo in forma scritta.

12.6. Per le finalita' di cui al presente contratto, le parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

Gestore del mercato elettrico S.p.a., viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma;

...., via/piazza .... n ..........

12.7. Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovra' essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo

corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di

ricevimento, ai seguenti indirizzi:

Gestore del mercato elettrico S.p.a., viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma, numero di telefacsimile ................., indirizzo e-mail

..............................;

...., via/piazza .... n. ........., numero di telefacsimile ...., indirizzo e-mail ....

12.8. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano,

ovvero nel momento in cui giungeranno

all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di

trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate

mediante posta elettronica.

Art. 13.

Legge applicabile

13.1. Il presente contratto e' regolato dalla legge italiana.

Art. 14.

Controversie

14.1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il contraente in relazione al presente contratto sara' risolta secondo quanto stabilito

agli articoli 72 e 73 della disciplina,

nonche' dall'art. 108 delle istruzioni, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Il GME .... Il contraente ....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del contratto: art. 2 (obblighi

del contraente); art. 3 (prestazioni del GME); (omissis); art. 9 (limitazione delle responsabilita', forza maggiore e caso fortuito); art. 10 (durata);

art. 11 (risoluzione); art. 12 (clausole generali); art. 13 (legge applicabile); art. 14 (controversie).

Roma, _______________

Il contraente ___________


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 AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 134/07 

 AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 157/01 

 L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 193/99 

 AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera 22 novembre 2010 – ARG/gas 206/10 

 AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 225/05 

 AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 280/07 

 AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 41/98 

 Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 

 Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 

 Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 

 Decreto Legislativo 7 marzo 2008, n. 51 

 Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 

 Decreto Ministeriale (Ministero delle Attività Produttive) 14 marzo 2003 

 Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004 

 Decreto Ministeriale 24 aprile 2001 

 Norme, leggi, decreti e regolamenti gas energia 

 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 

 Legge 6 agosto 2008, n. 133 



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 Data e ora
 06 Febbraio 2012
Lunedi' ore 02:13