
fornitura energia gas e Energia,
prezzi confronto tariffe e alternativa,
energia fornitura e rinnovabile,
tariffe energia e solare,
offerte energia e fotovoltaico,
energia tariffe e Energia,
tariffe energia aziende e alternativa,
energia tariffe e rinnovabile,
offerte energia e solare,
costo energia e fotovoltaico,
tariffe energia e Energia,
prezzi energia tariffe e alternativa,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 100 del 2 maggio 1998
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 aprile 1998,
Premesso che:* ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n.481, devono intendersi trasferite all’Autorità
per l’energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall’art.5, comma 2,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato";
* tra le suddette funzioni rientrano quelle previste dalle delibere del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica del 26 giugno 1974 e del 20 settembre 1974 rispettivamente in materia di tariffe del gas
industriale, naturale e tecnico distribuito a mezzo rete per usi domestici, artigianali ed industriali e di prezzi
del metano;
Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.347, il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 22 aprile 1947, n.283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n.626;
Visto il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi ( di seguito CIP) del 14 novembre 1991, n.25,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997, nel quale si dispone, tra l'altro, che le variazioni delle tariffe del
metano per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e altri usi - escluse le tariffe per uso
domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda - sono correlate alle variazioni del prezzo del gasolio per
uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e segnalato alla Comunità
economica europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi in Europa;
Considerato che l’andamento del prezzo del gasolio rilevato dal Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato ha mostrato una tendenza alla divaricazione rispetto all’andamento delle quotazioni
internazionali, con una netta accentuazione del fenomeno, negli ultimi mesi, in conseguenza della sempre minor
rilevanza di questo prodotto sul mercato nazionale del riscaldamento sia civile che industriale e terziario, e di
una localizzazione marginale delle aree in cui è distribuito;
Ritenuto che il riferimento al suddetto prezzo del gasolio non rappresenti, in maniera coerente, l’evoluzione dei
mercati energetici internazionali, non consentendo al prezzo del metano di beneficiare dell’attuale favorevole
congiuntura dei mercati petroliferi;
Ritenuto che, comunque, sia urgente, ai fini dell’adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano
e distribuiti a mezzo rete urbana, e in attesa dell’adozione del nuovo ordinamento tariffario che verrà definito
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in seguito al procedimento avviato con delibera 23 aprile 1998 n.
40/98, introdurre l'utilizzo di un prezzo di riferimento legato al mercato internazionale;
DeliberaArt. 1
Modificazioni del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 14 novembre 1991, n. 25Il terzo, quarto e quinto comma del Provvedimento CIP 14 novembre 1991, n. 25, come modificato dal decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 13 marzo 1997, sono sostituiti come segue:
"Dette tariffe sono modificate qualora la più favorevole all’utente tra le variazioni, positive o negative, degli
indicatori dei prezzi del gasolio definiti nei commi seguenti, risulti almeno pari a 11 lire/Kg, corrispondenti a
5,89 lire/mc in termini di metano.
Per ciascun indicatore, le variazioni sono calcolate come differenza tra la media dei prezzi del gasolio vigenti in
ciascun giorno del semestre di riferimento precedente quello previsto per la revisione e il prezzo del gasolio
assunto in occasione dell’ultima revisione.
Gli indicatori da considerare sono:
* prezzo del gasolio, espresso in L/Kg., risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova - Lavera, pubblicata
giornalmente dal Platt’s Oilgram Price Report, moltiplicata per il valore del cambio UIC lira/US$ del
corrispondente giorno;
* prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e segnalato alla Comunità economica europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi
in Europa;
Per ogni lira al chilogrammo della variazione di tali indicatori più favorevole all'utente le tariffe finali di
riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi, sono adeguate di 0,5869 lire/mc di metano con
potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc, corrispondenti a 0,0638 lire/Mcal."
Art. 2Disposizioni transitorie e finali
La prima applicazione della procedura di adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e
distribuiti a mezzo rete urbana, modificata con l’adozione del prezzo del gasolio CIF Med di cui al precedente
articolo 1, verrà effettuata utilizzando come valori base i seguenti:
* per il prezzo del gasolio, espresso in lire/Kg., risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera,
lire/Kg 284,94;
* per il prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, lire/Kg 507,27.
La disciplina di cui al precedente art. 1 avrà applicazione sino all'adozione da parte dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas delle determinazioni di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995 n.
481 relative al settore gas, e comunque per un periodo non superiore ad otto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento come definita nel comma successivo.
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed ha vigore dall'1 maggio 1998.










