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AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 41/98

Modifica del criterio di adeguamento perioda di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi del


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 100 del 2 maggio 1998

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 1998,

Premesso che:

* ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n.481, devono intendersi trasferite all’Autorità

per l’energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall’art.5, comma 2,

lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell’industria, del

commercio e dell’artigianato";

* tra le suddette funzioni rientrano quelle previste dalle delibere del Comitato Interministeriale per la

Programmazione Economica del 26 giugno 1974 e del 20 settembre 1974 rispettivamente in materia di tariffe del gas

industriale, naturale e tecnico distribuito a mezzo rete per usi domestici, artigianali ed industriali e di prezzi

del metano;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.347, il decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 22 aprile 1947, n.283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n.626;

Visto il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi ( di seguito CIP) del 14 novembre 1991, n.25,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -

Serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997, nel quale si dispone, tra l'altro, che le variazioni delle tariffe del

metano per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e altri usi - escluse le tariffe per uso

domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda - sono correlate alle variazioni del prezzo del gasolio per

uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e segnalato alla Comunità

economica europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi in Europa;

Considerato che l’andamento del prezzo del gasolio rilevato dal Ministero dell’industria, del commercio e

dell’artigianato ha mostrato una tendenza alla divaricazione rispetto all’andamento delle quotazioni

internazionali, con una netta accentuazione del fenomeno, negli ultimi mesi, in conseguenza della sempre minor

rilevanza di questo prodotto sul mercato nazionale del riscaldamento sia civile che industriale e terziario, e di

una localizzazione marginale delle aree in cui è distribuito;

Ritenuto che il riferimento al suddetto prezzo del gasolio non rappresenti, in maniera coerente, l’evoluzione dei

mercati energetici internazionali, non consentendo al prezzo del metano di beneficiare dell’attuale favorevole

congiuntura dei mercati petroliferi;

Ritenuto che, comunque, sia urgente, ai fini dell’adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano

e distribuiti a mezzo rete urbana, e in attesa dell’adozione del nuovo ordinamento tariffario che verrà definito

dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in seguito al procedimento avviato con delibera 23 aprile 1998 n.

40/98, introdurre l'utilizzo di un prezzo di riferimento legato al mercato internazionale;

Delibera

Art. 1

Modificazioni del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 14 novembre 1991, n. 25

Il terzo, quarto e quinto comma del Provvedimento CIP 14 novembre 1991, n. 25, come modificato dal decreto del

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 13 marzo 1997, sono sostituiti come segue:

"Dette tariffe sono modificate qualora la più favorevole all’utente tra le variazioni, positive o negative, degli

indicatori dei prezzi del gasolio definiti nei commi seguenti, risulti almeno pari a 11 lire/Kg, corrispondenti a

5,89 lire/mc in termini di metano.

Per ciascun indicatore, le variazioni sono calcolate come differenza tra la media dei prezzi del gasolio vigenti in

ciascun giorno del semestre di riferimento precedente quello previsto per la revisione e il prezzo del gasolio

assunto in occasione dell’ultima revisione.

Gli indicatori da considerare sono:

* prezzo del gasolio, espresso in L/Kg., risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova - Lavera, pubblicata

giornalmente dal Platt’s Oilgram Price Report, moltiplicata per il valore del cambio UIC lira/US$ del

corrispondente giorno;

* prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell’industria, del commercio e

dell’artigianato e segnalato alla Comunità economica europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi

in Europa;

Per ogni lira al chilogrammo della variazione di tali indicatori più favorevole all'utente le tariffe finali di

riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi, sono adeguate di 0,5869 lire/mc di metano con

potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc, corrispondenti a 0,0638 lire/Mcal."

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

La prima applicazione della procedura di adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e

distribuiti a mezzo rete urbana, modificata con l’adozione del prezzo del gasolio CIF Med di cui al precedente

articolo 1, verrà effettuata utilizzando come valori base i seguenti:

* per il prezzo del gasolio, espresso in lire/Kg., risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera,

lire/Kg 284,94;

* per il prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell’industria, del commercio e

dell’artigianato, lire/Kg 507,27.

La disciplina di cui al precedente art. 1 avrà applicazione sino all'adozione da parte dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas delle determinazioni di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995 n.

481 relative al settore gas, e comunque per un periodo non superiore ad otto mesi dalla data di entrata in vigore

del presente provvedimento come definita nel comma successivo.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed ha vigore dall'1 maggio 1998.


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 AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 29/03 

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 AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 157/01 

 L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 193/99 

 AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera 22 novembre 2010 – ARG/gas 206/10 

 AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 225/05 

 AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 280/07 

 AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera n. 41/98 

 Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 

 Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 

 Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 

 Decreto Legislativo 7 marzo 2008, n. 51 

 Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 

 Decreto Ministeriale (Ministero delle Attività Produttive) 14 marzo 2003 

 Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004 

 Decreto Ministeriale 24 aprile 2001 

 Norme, leggi, decreti e regolamenti gas energia 

 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 

 Legge 6 agosto 2008, n. 133 

 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 30 dicembre 2011 

 Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 



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