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pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 31 maggio 2006
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2006L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 maggio 2006
Visti:
* la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE);
* la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
* il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);* la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia” (di seguito: legge n. 239/04);
* la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.Legge comunitaria 2004” (di seguito: legge n. 62/05);
* il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” (di seguito:
decreto legislativo n. 206/05);
* la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 25 maggio 1999, n. 78/99 come successivamente integrata emodificata (di seguito: deliberazione n. 78/99);
* la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
* la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);* l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n.
118/03);
* l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n.168/03);
* l’Allegato A alla la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n.
4/04);
* l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n.5/04);
* l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito deliberazione n. 126/04);
* la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2005, n. 141/05 (di seguito: deliberazione n. 141/05);* la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2005, n. 162/05 (di seguito: deliberazione n. 162/05);
* il Documento per la consultazione “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali”.Considerato che:
* ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge n. 481/95 è finalità dell’Autorità garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei
servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la
fruibilità e la diffusione sull’intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa
comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
* dall’1 luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui all’articolo 21 della direttiva
2003/54/CE, trasposta nell’ordinamento legislativo nazionale all’articolo 14, comma 5-quater del decreto legislativo n.79/99, come integrato dall’articolo
1, comma 30 della legge n. 239/04; e che, dall’1 luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;
* con la deliberazione n. 162/05 l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto: la definizione di unCodice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali (di seguito: il Codice);
* il 19 dicembre 2005 l’Autorità ha diffuso un Documento per la consultazione avente ad oggetto il “Codice di condotta commerciale per la vendita di
energia elettrica a clienti idonei finali”;
* il Codice mira a stabilire norme che regolano i rapporti tra gli esercenti l’attività di vendita di energia elettrica e clienti idonei finali, inparticolare nella fase pre-contrattuale;
* un congruo numero di soggetti interessati ha accolto con favore le proposte dell’Autorità volte a definire regole di correttezza uniformi per la
promozione della concorrenza, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza delle offerte commerciali per la vendita di energia elettrica a clienti idonei
finali;
* alcuni soggetti interessati hanno espresso un orientamento contrario all’adozione del Codice, in quanto tale strumento inciderebbe sulla possibilità,per gli operatori, di definire liberamente le proprie offerte commerciali;
* in relazione all’ambito di applicazione del Codice proposto dall’Autorità:
o un primo gruppo di soggetti, di cui fanno parte alcuni esercenti, Aiget e Assoelettrica, ritiene che l’applicazione del Codice dovrebbe esserelimitata ai soli clienti domestici, che acquisiranno l’idoneità dal 1° luglio 2007;
o un secondo gruppo di soggetti, di cui fanno parte alcuni esercenti, Federutility e le associazioni rappresentative della clientela finale
domestica e non domestica concordano con l’ambito di applicazione individuato nel Documento di consultazione o ritengono che la soglia di consumo prevista
per l’individuazione dei clienti a cui si applica il Codice dovrebbe essere innalzata o rimossa;
* alcuni soggetti interessati hanno tra l’altro segnalato le esigenze di:o prevedere, tra le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite al cliente prima della conclusione del contratto, che debba essere
indicato il soggetto che stipulerà i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo con il distributore e con Terna S.p.A., se
diverso dall’esercente;
o non penalizzare gli esercenti che, avendo un numero di clienti inferiore alla soglia prevista dalla deliberazione n. 4/04, non siano tenuti alrispetto dei livelli di qualità commerciale relativi all’attività di vendita;
o non prevedere l’obbligo di compilare e consegnare al cliente una scheda riepilogativa dei corrispettivi associati all’offerta contrattuale in
quanto ciò limiterebbe la libera iniziativa commerciale e la confrontabilità dei prezzi, a cui la scheda è finalizzata, risulterebbe impraticabile;
* alcuni esercenti, Aiget e Assoelettrica hanno richiesto di limitare il riconoscimento del diritto di recesso senza oneri, entro un terminepredefinito, dai contratti negoziati in luoghi diversi dai locali commerciali dell’esercente o mediante tecniche di comunicazione a distanza, alle sole
persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Ritenuto che:
* sia opportuno definire un Codice di condotta commerciale che contenga, disposizioni tali da garantire misure idonee a tutelare i clienti finali,
prevedendo, in particolare:
o le regole generali di correttezza che gli esercenti l’attività di vendita di energia elettrica sono tenuti ad osservare nella promozione delle
offerte contrattuali a clienti idonei finali;
o le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali delle offerte che gli esercenti l’attività di vendita di energiaelettrica sono tenuti a rendere note ai clienti idonei finali prima della conclusione del contratto;
o regole per garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e condizioni contrattuali e la loro piena conoscenza;
* il Codice di condotta commerciale non limiti la possibilità, per gli esercenti, di definire liberamente le proprie offerte, in quanto non incide sulcontenuto delle offerte contrattuali ed economiche, ma fissa garanzie di trasparenza e di ampia informazione a beneficio dei clienti finali a cui è
rivolto;
* sia opportuno, anche a fini di semplificazione, prevedere che il codice si applichi a tutti i clienti idonei finali alimentati in bassa tensione;
* sia opportuno, in considerazione dell’esigenza di strumenti volti ad agevolare la scelta del cliente tra le diverse offerte economiche e tenendoconto di alcune indicazioni emerse nel corso della consultazione, prevedere:
o che l’esercente debba consegnare al cliente una scheda di riepilogo dei corrispettivi previsti dall’offerta;
o che detta scheda venga definita dall’Autorità con successivo apposito provvedimento, in esito ad ulteriore confronto con i soggettiinteressati, attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro;
* non sia opportuno, in considerazione della necessità di tutelare tutti i clienti che, alla luce dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza
non sono dotati di un’efficace capacità di negoziare i propri contratti, dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti interessati, alcuni dei
quali hanno in particolare richiesto:
o di limitare l’applicazione del codice ai soli clienti domestici, che acquisiranno l’idoneità dal 1° luglio 2007;o di limitare il riconoscimento del diritto di recesso senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti stipulati in luoghi diversi dai
locali commerciali dell’esercente o mediante tecniche di comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
* sia opportuno, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2003/54/CE, definire la procedura che gli esercenti sono tenuti a seguire in caso divariazione unilaterale delle clausole contrattuali prima della scadenza dei contratti;
* sia opportuno, ai fini di armonizzazione tra i due Codici e con quanto previsto all’articolo 64, comma 1 del decreto legislativo n. 206/05,
modificare l’articolo 12, comma 12.3 dell’Allegato A alla deliberazione n. 126/04 (Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti
finali), portando il termine per l’esercizio del diritto di recesso senza oneri a dieci giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto
DELIBERA
1. di approvare il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, allegato alla presente deliberazione, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di definire con successivo provvedimento, la scheda di riepilogo dei corrispettivi prevista all’articolo 11, comma 1, lett. c. del Codice di condottacommerciale, di cui all’Allegato A della presente deliberazione;
3. di istituire un gruppo di lavoro, che coinvolga, ove possibile, gli esercenti l’attività di vendita di energia elettrica e le loro associazioni e le
associazioni rappresentative dei clienti finali, finalizzato all’individuazione di ulteriori misure per la confrontabilità dei prezzi e alla definizione
della scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui al precedente punto 2., da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore Generale
dell’Autorità;
4. di fissare al 1 gennaio 2007 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale di cui all’Allegato A della presente deliberazione;5. di modificare, a decorrere dal 1 luglio 2006, l’Allegato A alla deliberazione n. 126/04 nei seguenti termini: all’articolo 12, comma 12.3, le parole
“entro 7 (sette) giorni” sono sostituite dalle parole “entro 10 (dieci) giorni”; alla Scheda 1, punto 3, le parole “entro 7 giorni dalla stipulazione” sono
sostituite dalle parole “entro 10 giorni dalla stipulazione”;
6. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità(www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
7. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità n. 126/04, come
risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento.
Allegato A (SEZ. ENERGIA DOCUMENTI)










